Capo III

Art. 7

Piano degli studi

In vigore dal 15 feb 2000
1. La scuola ha la durata di due anni non suscettibili di abbreviazioni ed è articolata in un anno comune e negli indirizzi giudiziario-forense e notarile della durata di un anno. 2. L'ordinamento didattico della scuola è definito in conformità all'allegato 1 contenente l'indicazione dell'obiettivo formativo e l'individuazione dei contenuti minimi qualificanti comuni ai due indirizzi e quelli specifici degli indirizzi stessi. 3. Il passaggio dal primo al secondo anno di corso e l'ammissione all'esame di diploma sono subordinati al giudizio favorevole del consiglio direttivo sulla base della valutazione complessiva dell'esito delle verifiche intermedie relative alle diverse attività didattiche. Nel caso di giudizio sfavorevole, lo studente potrà ripetere l'anno di corso una sola volta. 4. La frequenza alle attività didattiche della scuola è obbligatoria. Le assenze ingiustificate superiori a 60 ore di attività didattiche comportano l'esclusione dalla scuola. In caso di assenza per servizio militare di leva, gravidanza o malattia ovvero per altre cause obiettivamente giustificabili, secondo valutazione del consiglio direttivo della scuola, il consiglio medesimo qualora l'assenza non superi le 130 ore, dispone le modalità e i tempi per assicurare il completamento della formazione nell'ambito dei due anni di cui al comma 1, ovvero altrimenti la ripetizione di un anno. 5. Le attività didattiche della scuola si svolgono in conformità all'ordinamento didattico e sulla base di un calendario fissato all'inizio di ogni anno accademico dal consiglio direttivo, nel periodo ricompreso fra il mese di ottobre e il mese di aprile dell'anno successivo, per un totale di almeno 500 ore di attività didattiche, di cui almeno il 50 per cento dedicato alle attività pratiche di cui al comma 6, con un limite massimo di cento ore per stages e tirocini. A partire dal mese di aprile sono programmati e attuati fino alla fine dell'anno accademico ulteriori attività di stages e tirocinio per un minimo di 50 ore. 6. L'attività didattica consiste in appositi moduli orari dedicati rispettivamente all'approfondimento teorico e giurisprudenziale e ad attività pratiche quali esercitazioni, discussione e simulazioni di casi, stages e tirocini, discussione pubblica di temi, atti giudiziari, atti notarili sentenze e pareri redatti dagli allievi, ed implica l'adozione di ogni metodologia didattica che favorisca il coinvolgimento dello studente e che consenta di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici. Le scuole programmano lo svolgimento di attività didattiche presso studi professionali, scuole del notariato riconosciute dal Consiglio nazionale del notariato e sedi giudiziarie, previ accordi o convenzioni tra l'università sede amministrativa delle scuole, gli ordini professionali, le scuole del notariato, gli uffici competenti dell'amministrazione giudiziaria.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-12-21;537#art-7

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