Capo I

Art. 4

Ammissione alla scuola

In vigore dal 22 mag 2004
1. Alle scuole si accede mediante concorso annuale per titoli ed esame, per il numero di posti di cui all', comma 1, indetto con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia con unico bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Al concorso possono partecipare coloro i quali si sono laureati in giurisprudenza in data anteriore alla prova di esame. Nel bando sono altresì indicate le sedi e la data della prova di esame, i posti disponibili presso ciascuna scuola e le necessarie disposizioni organizzative. 2. La prova di esame consiste nella soluzione a cinquanta quesiti a risposta multipla, di contenuto identico sul territorio nazionale, su argomenti di diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile e procedura penale. 3. Per la predisposizione dei quesiti è nominata, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della giustizia, una apposita commissione di nove esperti. La commissione predispone tre elaborati costituiti da cinquanta quesiti ciascuno, volti a verificare la conoscenza dei principi, degli istituti e delle tecniche giuridiche nelle materie di cui al comma 2, nonché le capacità logiche dei candidati. I tre elaborati sono segreti e ne è vietata la divulgazione. I tre elaborati appena formulati, sono chiusi in tre pieghi suggellati firmati esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti la commissione e consegnati al responsabile del procedimento presso il Ministero. Il bando indica la sede ove, il giorno delle prove, controllata l'integrità dei pieghi è sorteggiato l'elaborato per la prova da parte di un candidato, nonché le modalità di comunicazione dell'elaborato prescelto a tutte le sedi. 4. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 10 MARZO 2004, N. 120. 5. Non è ammessa nelle prove del concorso la consultazione di testi e di codici commentati o annotati con la giurisprudenza. 6. Presso ogni ateneo è costituita, con decreto rettorale, una commissione giudicatrice del concorso di ammissione, composta da due professori universitari di ruolo, da un magistrato ordinario, da un avvocato e da un notaio; con lo stesso decreto è nominato un apposito comitato di vigilanza. 7. È nominato presidente della commissione giudicatrice il componente avente maggiore anzianità di ruolo, ovvero a parità di anzianità di ruolo, il più anziano di età. 8. La commissione ha a disposizione 60 punti, dei quali 50 per la valutazione della prova di esame; 5 per il curriculum degli studi universitari e 5 per il voto di laurea. La valutazione del curriculum e del voto di laurea avviene in conformità a criteri stabiliti dalla commissione di cui al comma 3. 9. Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, si siano collocati in posizione utile nella graduatoria compilata sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di parità di punteggio è ammesso il candidato più giovane di età.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-12-21;537#art-4

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