Capo I
Art. 2
Istituzione delle scuole
In vigore dal 15 feb 2000
1. A decorrere dall'anno accademico 2000/2001 e per le finalità di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo, le scuole, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, sono istituite dalle università sedi di facoltà di giurisprudenza, previa modifica dei regolamenti didattici di ateneo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341, su proposta delle medesime facoltà e anche sulla base di accordi e convenzioni con altre università.
2. In sede di prima applicazione del presente decreto, nonché di emanazione del decreto di cui all', comma 3, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nell'ambito delle procedure di programmazione del sistema universitario, condiziona l'erogazione di risorse finanziarie a sostegno delle scuole alla loro attivazione contestuale in più atenei, in vista di un'uniforme distribuzione su tutto il territorio nazionale.
Storico versioni
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