Capo I

Art. 1

Definizioni

In vigore dal 15 feb 2000
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA di concerto con IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'articolo 17, commi 113 e 114; Visto il decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, ed in particolare l'articolo 16, recante modifiche alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Sentiti il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane; Sentiti il Consiglio nazionale forense e il Consiglio nazionale del notariato; Sentito il Consiglio superiore della magistratura; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 14 gennaio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 71-bis del 2 febbraio 1999); Viste le osservazioni della Corte dei conti espresse con nota n. 8/6 in data 9 aprile 1999 e ritenuto di dover modificare il testo del regolamento in adesione alle predette osservazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 5 luglio 1999; Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota prot. n. 2287/III.6/99 del 17 dicembre 1999); Adotta il seguente regolamento: . Definizioni 1. Ai sensi del presente regolamento si intendono: a) per università, gli atenei e gli istituti di istruzione universitaria, statali e non statali che rilasciano titoli di studio con valore legale; b) per scuola o scuole, la scuola o le scuole di specializzazione per le professioni legali di cui al capo II, articolo 16, del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398; c) per decreto legislativo, il decreto 17 novembre 1997, n. 398; d) per MURST, il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
Storico versioni

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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-12-21;537#art-1

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