Capo I

Art. 3

Programmazione degli accessi

In vigore dal 15 feb 2000
1. Il numero complessivo dei laureati in giurisprudenza da ammettere alle scuole di specializzazione è determinato annualmente con decreto ai sensi dell'articolo 16, comma 5, del decreto legislativo. 2. Le tasse e i contributi universitari per l'iscrizione alla scuola sono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ateneo, sede amministrativa della scuola stessa. 3. Le università e il MURST assicurano adeguati sostegni economici agli iscritti capaci, meritevoli e privi di mezzi, mediante gli esoneri dalle tasse di iscrizione e dai contributi universitari, nonché la concessione di borse di studio, in applicazione dell', comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, della legge 30 novembre 1989, n. 398, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, come integrata dall' del decreto legislativo.
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