Capo III

Art. 9

Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 22 mag 2004
1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modicazioni e integrazioni. 2. COMMA SOPPRESSO DAL DECRETO 10 MARZO 2004, N. 120. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1999 Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino Il Ministro della giustizia Diliberto Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 2000 Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 5

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Pro

urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1999-12-21;537#art-9

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