Art. 7
Liquidazione della perdita definitiva
In vigore dal 23 feb 2000
1. Ai fini della liquidazione della perdita definitiva la banca fa pervenire al gestore, entro tre mesi dall'esito delle procedure di recupero del credito, apposita richiesta, corredata di una relazione sull'attività di recupero svolta, con l'indicazione delle somme recuperate e delle relative date di incasso.
2. Il gestore ha facoltà di accordare l'anticipata liquidazione della perdita, a condizione che la banca trasmetta una relazione dettagliata sulle azioni di recupero intraprese, sul loro stato e sulle motivazioni in base alle quali non sia ritenuta utile la prosecuzione delle azioni medesime.
3. Nel caso di conguaglio a favore del Fondo le banche restituiscono, entro un mese dalla data della richiesta del gestore, la somma dovuta, maggiorata degli interessi al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto. In caso di ritardo, sulla somma da rimborsare sono dovuti interessi di mora nella misura del tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-7