Art. 8
Cause di non operatività della garanzia
In vigore dal 23 feb 2000
1. La garanzia del Fondo non è operante nei casi in cui:
a) l'inadempimento del debitore si sia verificato nei dodici mesi successivi alla data d'inizio del periodo di ammortamento del finanziamento;
b) le banche non abbiano avviato le procedure di recupero entro dodici mesi dalla data del primo inadempimento del mutuatario;
c) la comunicazione dell'avvio delle procedure non sia pervenuta al gestore entro tre mesi dalla data di tale operazione;
d) sia stata concessa sulla base di dati inesatti e dichiarazioni mendaci;
e) non sia stata versata entro il termine stabilito la commissione di cui all';
f) non sia stato rispettato il termine di cui all', comma 1, e qualora a causare la perdita abbia concorso inosservanza, negligenza o mancato adempimento, da parte della banca, delle azioni, cautele e garanzie per il recupero del credito. In tal caso, la banca restituisce l'acconto eventualmente percepito, maggiorato di interessi nella misura del tasso di riferimento pro-tempore vigente, a decorrere dalla data di accredito dell'acconto, aumentato del 30 per cento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-8