Art. 4
Istruttoria delle domande
In vigore dal 23 feb 2000
1. Il gestore procede all'istruttoria delle domande secondo l'ordine cronologico di arrivo ed adotta entro tre mesi dalla data di ricevimento della domanda o di completamento della medesima le relative deliberazioni di ammissibilità alla garanzia ovvero di inammissibilità, di improcedibilità o di rigetto dell'istanza.
2. Nel caso in cui la documentazione presentata risulti incompleta il gestore assegna alla banca un termine non inferiore a trenta e non superiore a novanta giorni per la presentazione di atti e documenti.
Il mancato rispetto del termine assegnato comporta il rigetto della domanda.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-4