Art. 2

Soggetti beneficiari e misura della garanzia

In vigore dal 23 feb 2000
1. La garanzia del Fondo è concessa alle banche in relazione a finanziamenti destinati agli armatori, valutati dal gestore economicamente e finanziariamente sani, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare di ciascun finanziamento. Nei limiti di tale importo la garanzia copre fino al 90 per cento dell'ammontare della perdita definitiva subita dalle banche per capitale, interessi contrattuali e di mora, in misura non superiore al tasso di riferimento e spese, ivi comprese le spese legali, giudiziali e stragiudiziali, sostenute e documentate. 2. Per armatori economicamente e finanziariamente sani si intendono le imprese le quali, anche sulla base dell'indebitamento complessivo rispetto ai mezzi propri, del margine operativo lordo (MOL) in rapporto sia al servizio del debito, sia al fatturato, nonché della percentuale di liquidità generata dalla gestione sul totale dell'attivo risultano in grado di far fronte agli impegni derivanti dai finanziamenti per i quali è richiesto l'intervento del Fondo.
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