Art. 3

Domanda di garanzia

In vigore dal 23 feb 2000
1. La domanda di garanzia, sottoscritta congiuntamente dalla banca finanziatrice e all'armatore interessato, è presentata dalla banca medesima al gestore entro sei mesi dalla data della delibera di concessione del finanziamento. Sono improcedibili le domande pervenute oltre il predetto termine. 2. La domanda è corredata della relazione istruttoria contenente dettagliate informazioni sulla situazione patrimoniale dell'armatore, nonché sulle caratteristiche e sul prezzo contrattuale della nave da costruire ovvero dei lavori di trasformazione da effettuare, dalla delibera di concessione del finanziamento da garantire, da copia degli ultimi due bilanci approvati dell'armatore, da copia del contratto di acquisto o di trasformazione della nave e, in questo caso, dalla perizia di valutazione della nave stessa.
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