Art. 6
Richiesta di operatività della garanzia - Acconto
In vigore dal 23 feb 2000
1. Alla banca che abbia proposto istanza giudiziale per il recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente è liquidato, su richiesta, un acconto in misura non superiore al 30 per cento dell'ammontare delle rate scadute e non pagate e del capitale residuo alla data di presentazione dell'istanza medesima.
2. Alla richiesta di intervento del Fondo va allegata una dichiarazione della banca che attesti:
a) la data del primo inadempimento;
b) la data di risoluzione del contratto o della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine e l'importo delle rate scadute e non pagate, nonché del capitale residuo a tale data;
c) la data di avvio delle procedure di recupero, con informazioni sugli atti intrapresi e sullo stato delle procedure stesse e con l'indicazione delle eventuali somme già recuperate.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-6