Art. 9
Versamenti al Fondo
In vigore dal 23 feb 2000
1. A fronte della concessione della garanzia la banca finanziatrice versa al Fondo una commissione una tantum pari all'1,6 per cento dell'importo da esso garantito, al netto dell'anticipazione di cui all', comma 3, entro quindici giorni dalla data di ricevimento della deliberazione di concessione della garanzia. Il mancato rispetto del termine comporta la decadenza dal beneficio.
2. Nel caso in cui non siano stati ultimati i lavori e, quindi, non sia stata concessa la garanzia, il gestore trattiene al Fondo la quota di commissione versata ai sensi dell', comma 3, a titolo di ristoro dei costi di amministrazione del medesimo.
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Prourn:nir:ministero.tesoro.bilancio.e.programmazione.economica:decreto:1999-12-17;539#art-9