Art. 7

Ambito di applicazione

In vigore dal 4 feb 2000
1. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, il presente regolamento si applica nei confronti delle opere cinematografiche di cui all', la cui prima proiezione in pubblico è successiva alla sua entrata in vigore. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 novembre 1999 Il Ministro: Melandri Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 1999 Registro n. 2 Beni e attività culturali, foglio n. 53
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Ambito di applicazione (Art. 7 Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.) — Testo vigente | Portale Normativo