Art. 5

Revoca del contributo

In vigore dal 4 feb 2000
1. Il provvedimento di cui all' è revocato nei casi di accertamento della violazione di norme di legge o del presente regolamento. 2. Ove accerta la sussistenza di motivi di revoca, l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e diffida l'interessato alla loro eliminazione, ove possibile, entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata. 3. Il provvedimento di revoca comporta la inammissibilità di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di ausili e benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.
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