Art. 5
Revoca del contributo
In vigore dal 4 feb 2000
1. Il provvedimento di cui all' è revocato nei casi di accertamento della violazione di norme di legge o del presente regolamento.
2. Ove accerta la sussistenza di motivi di revoca, l'amministrazione comunica l'avvio del procedimento e diffida l'interessato alla loro eliminazione, ove possibile, entro trenta giorni, trascorsi i quali provvede alla revoca motivata.
3. Il provvedimento di revoca comporta la inammissibilità di ogni successiva istanza finalizzata all'ottenimento di ausili e benefici a carico dello Stato, presentata dal destinatario.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-11-02;531#art-5