Art. 6

Contributi in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani

In vigore dal 4 feb 2000
1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all', comma 1, lettera b), diretta all'amministrazione, può essere proposta dopo che siano trascorsi novanta giorni dalla scadenza del termine dei due anni decorrenti dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce. 2. La istanza, completa delle indicazioni sul soggetto richiedente, è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403: a) quanto previsto alle lettere a), b) e d), del comma 2 dell'; b) di essere regista o autore del soggetto o della sceneggiatura dell'opera, in conformità a quanto riportato nel pubblico registro per la cinematografia; c) la eventuale presenza di altri aventi diritto al contributo. 3. In seguito all'adozione del provvedimento di cui all', il capo del Dipartimento dello spettacolo determina, per ciascuna opera, la misura del contributo in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, suddividendolo in tre parti uguali, destinate alla regia, al soggetto e alla sceneggiatura. 4. Si applicano il comma 4 dell' ed i commi 1, 2 e 3 dell'. 5. In caso di pluralità di regista, autore del soggetto o autore della sceneggiatura, la liquidazione del contributo è effettuata, per ciascuna categoria, esclusivamente in favore di uno solo di essi, che dimostra di essere mandatario degli altri, con effetto liberatorio per l'amministrazione.
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