Art. 1
Oggetto e finalità dei contributi
In vigore dal 4 feb 2000
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
Visto l', comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153;
Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;
Visto il decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;
Visto, in particolare, l' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall' del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492;
Ritenuto di dover procedere alla definizione della misura del contributo in favore dei produttori dei film di cui agli , commi quarto, quinto, sesto - con esclusione dei cortometraggi - e 8 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, calcolato in percentuale sull'introito lordo degli spettacoli nei quali il film sia stato proiettato, per la durata massima di due anni dalla sua prima proiezione in pubblico, delle modalità di erogazione del medesimo, delle finalità alle quali lo stesso deve essere destinato, nonché alla definizione della misura di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 ottobre 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, prot. n. 20158 del 21 ottobre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Oggetto e finalità dei contributi
1. I contributi di cui all' della legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono finalizzati al sostegno della produzione cinematografica nazionale, e destinati alle imprese nazionali produttrici di film. Essi, in particolare, sono concessi:
a) in favore dei produttori di opere cinematografiche di lungometraggio di produzione nazionale, di lungometraggio di interesse culturale nazionale, di lungometraggio di animazione, anche se realizzate in coproduzione o compartecipazione tra soggetti italiani, e sono destinati al patrimonio dell'impresa produttrice del film;
b) in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura delle opere di cui alla lettera a), che siano cittadini italiani, indicati come tali nel pubblico registro per la cinematografia.
2. I contributi di cui alle lettere a) e b), sono calcolati sulla misura degli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dal film nelle sale cinematografiche nel termine di due anni decorrente dalla sua prima proiezione in pubblico, con esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo realizzato per l'utilizzo dell'opera.
3. Non sono concessi contributi per opere che abbiano realizzato, nel termine di cui al comma 2, incassi inferiori a cento milioni di lire.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-11-02;531#art-1