Art. 3
Avvio del procedimento
In vigore dal 4 feb 2000
1. La istanza per la erogazione del contributo di cui all', comma 1, lettera a), diretta al Dipartimento dello spettacolo del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "l'amministrazione", può essere proposta, ai fini della concessione di un acconto, dopo che siano trascorsi sette mesi dalla prima proiezione in pubblico del film al quale il contributo afferisce, e, per la definitiva liquidazione, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine di due anni decorrenti dalla medesima prima proiezione.
2. La istanza è presentata dal produttore o dal legale rappresentate dell'impresa di produzione del film interessato, contiene le indicazioni anagrafiche del soggetto richiedente, ed è corredata da dichiarazione sostituiva di atto notorio, con la quale il richiedente dichiara, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403:
a) la data ed il luogo della prima proiezione in pubblico, come risultante dall'iscrizione nel pubblico registro per la cinematografia, di cui all'articolo 22 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, ed al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 aprile 1998, n. 163;
b) il totale degli incassi lordi realizzati dal film attraverso le proiezioni in pubblico, ovvero, nel caso di richiesta di acconto, il totale degli incassi realizzati nei primi sette mesi, tenuto conto dei rilevamenti della Società italiana autori ed editori o di altro soggetto a ciò incaricato;
c) la indicazione del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura dell'opera;
d) gli estremi della iscrizione dell'opera, o delle eventuali trascrizioni, nel pubblico registro per la cinematografia;
e) l'impegno a destinare il contributo alle finalità di cui all', ed a continuare l'impresa per almeno cinque anni.
3. La dichiarazione di cui al comma 2, lettera b), può essere accompagnata dalla presentazione di certificazione proveniente dal soggetto incaricato.
4. Ai sensi dell', comma 3, del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, i termini di cui al presente articolo sono perentori.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-11-02;531#art-3