Art. 2

Determinazione del contributo

In vigore dal 29 ott 2002
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito definito "il Ministro", con proprio decreto avente efficacia annuale, adottato previo parere della Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, di cui all'articolo 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, definisce: a) il limite massimo delle risorse disponibili destinate annualmente alle finalità di cui al presente regolamento, a valere sugli stanziamenti destinati al cinema dal Fondo unico per lo spettacolo, di seguito definito "il Fondo", di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163; b) la misura percentuale del contributo di cui all', comma 1, lettera a), in favore dei soggetti produttori delle opere, articolata con criterio progressivo in base a scaglioni di incassi, e con la fissazione di una somma massima di incasso valutabile; c) la misura percentuale del contributo di cui all', comma 1, lettera b). 2. Qualora le leggi finanziarie e di bilancio successive alla emanazione del decreto di cui al comma 1, determinano una consistenza del Fondo inferiore a quella definita all'atto dell'emanazione di tale decreto, il Ministro provvede alle conseguenti variazioni in diminuzione, in misura corrispondente alla riduzione attuata sulle somme del Fondo destinate al cinema.

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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-11-02;531#art-2

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