Art. 4

Procedimento di erogazione del contributo

In vigore dal 4 feb 2000
1. L'amministrazione esamina le istanze in ordine cronologico. Essa può procedere a verifiche amministrativo-contabili, anche a campione, al fine di accertare la veridicità e la regolarità delle indicazioni contenute nella dichiarazione di cui all'. 2. Gli atti di disposizione del contributo, in qualunque forma effettuati, anche a fini di garanzia di ogni tipo, non hanno effetto nei confronti dell'amministrazione, che provvede alla liquidazione esclusivamente nei confronti dei soggetti richiedenti. 3. Il provvedimento sull'istanza di cui all' è adottato dal capo del Dipartimento dello spettacolo entro trenta giorni dalla ricezione della medesima. Qualunque sia la modalità di liquidazione, essa si intende effettuata presso l'amministrazione. 4. Il contributo a favore di film realizzati in regime di coproduzione è liquidato in favore di uno solo dei coproduttori italiani, al quale gli altri abbiano fornito procura speciale all'incasso in forma scritta. La liquidazione del contributo è effettuata esclusivamente in favore del mandatario richiedente con effetto liberatorio per l'amministrazione nei confronti degli altri coproduttori. 5. Il provvedimento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle disponibilità annuali fissate con il decreto di cui all', comma 1. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell' e, in tal caso, il contributo per ciascun soggetto è diminuito di una identica percentuale. 6. Il contributo concesso in favore dei produttori di film ammessi al fondo di garanzia di cui all'articolo 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, è destinato al ripiano del finanziamento statale, anche mediante compensazione.
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Procedimento di erogazione del contributo (Art. 4 Regolamento recante criteri per la definizione della misura, delle modalita' di erogazione e delle finalita' del contributo in favore dei produttori cinematografici, nonche' di un ulteriore contributo da concedere in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213.) — Testo vigente | Portale Normativo