Art. 6
In vigore dal 6 nov 1999
1. Il confidi autorizzato ai sensi dell' comunica di volta in volta all'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione o a quello competente, eventualmente diverso, gli estremi identificativi della garanzia prestata a favore dell'impresa consorziata specificandone ditta, ragione o denominazione sociale, sede, partita IVA, numero di iscrizione nel registro delle imprese e importo garantito, nonché la parte del valore, determinato ai sensi dell', impegnata in garanzia.
2. Alla comunicazione è allegato l'originale o l'estratto autentico della deliberazione dell'organo consortile competente per la prestazione della garanzia.
3. L'ufficio competente accerta il rilascio dell'autorizzazione e il rispetto del rapporto previsto dall'. A tal fine, l'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione predispone per ciascun confidi una apposita scheda informatica di controllo, che aggiorna in base ad ogni comunicazione ricevuta o verifica effettuata. Copia della scheda è inviata agli altri uffici competenti che ne facciano richiesta, anche per via informatica.
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