Art. 3
In vigore dal 6 nov 1999
1. La garanzia dei confidi è costituita da un deposito bancario in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, gestito separatamente e vincolato in via esclusiva a favore degli uffici competenti dell'amministrazione finanziaria. La garanzia prestata può concorrere con altre garanzie purchè sia garantito l'importo complessivo cui va estesa la garanzia stessa. Il confidi risponde esclusivamente nei limiti dell'ammontare del deposito.
2. Al confidi spetta la titolarità degli interessi prodotti dai titoli depositati.
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