Art. 1
In vigore dal 6 nov 1999
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l', comma 134, lettera i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per la semplificazione del sistema dei rimborsi relativi alle imposte sui redditi e all'imposta sul valore aggiunto con facoltà per l'amministrazione finanziaria di chiedere, fino al termine di decadenza dell'azione accertatrice, idonee garanzie in relazione all'entità della somma da rimborsare e alla solvibilità del contribuente;
Visto il decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, recante disposizioni integrative dei decreti legislativi emanati ai sensi dell', commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149, 151 e 161 lettere a), b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 38-bis del decreto del Presidente del Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall', lettera f), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56, che demanda al Ministro delle finanze la determinazione, con proprio decreto, delle modalità di prestazione delle garanzie e dei criteri di solvibilità per l'esecuzione dei rimborsi d'imposta, da parte dei consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi;
Visto l'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, come modificato dall', comma 1, lettera c), del decreto legislativo 23 marzo 1998, n. 56;
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese e, in particolare, l'articolo 29 con il quale si individuano i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
Visto il testo unico in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e in particolare l'articolo 155, comma 4, che prevede l'iscrizione dei consorzi di garanzia collettiva fidi in un'apposita sezione dell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 30 agosto 1999;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri inviata con nota n. 3-14377/UCL del 9 settembre 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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1. Sono ammessi a prestare le garanzie previste dall'articolo 38- bis, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi, di seguito denominati confidi, iscritti nell'apposita sezione dell'elenco previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono l'attività indicata dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
2. Possono fruire delle garanzie prestate dai confidi le piccole e medie imprese consorziate, definite secondo i criteri stabiliti dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997 e 27 ottobre 1997, per ottenere rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi.
3. La garanzia prestata dai confidi concerne anche i crediti relativi ad annualità precedenti a quella cui si riferisce il rimborso, accertati o comunque richiesti nel periodo di validità della garanzia stessa.
4. La garanzia è prestata contestualmente all'esecuzione del rimborso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, con le modalità e nel rispetto di criteri di solvibilità indicati nel presente decreto.
Storico versioni
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