Art. 2

In vigore dal 6 nov 1999
1. Agli effetti del presente decreto per "ufficio competente" si intende l'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di cui all'articolo 31, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, o l'ufficio delle entrate che ne ha assorbito le competenze.
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