Art. 7

In vigore dal 6 nov 1999
1. Nel caso di escussione della garanzia i titoli costituiti in deposito sono venduti dalla banca al loro valore di borsa e il ricavato è versato alle entrate del bilancio dello Stato con imputazione al cap. 3305, dandone contestuale comunicazione all'ufficio competente. 2. L'ufficio competente prima di procedere all'escussione della garanzia ne dà comunicazione al confidi. 3. In mancanza di reintegrazione da parte del confidi del deposito di titoli costituito ai sensi dell', ai fini del rapporto indicato nell' si considera l'ammontare del deposito al netto dell'importo escusso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.finanze:decreto:1999-09-22;366#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo