Art. 8

In vigore dal 6 nov 1999
1. I modelli da utilizzare per la prestazione della garanzia da parte del confidi sono approvati con decreto del Ministero delle finanze. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 22 settembre 1999 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 15 ottobre 1999 Registro n. 3 Finanze, foglio n. 140
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