Art. 4
In vigore dal 6 nov 1999
1. Il deposito previsto dall', comma 1, ha valore, ai fini della prestazione della garanzia, per un importo complessivo non superiore a venti volte l'ammontare dei titoli depositati al valore nominale.
2. Il rapporto indicato nel comma 1 può essere annualmente modificato con decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.
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