Art. 6

Obblighi del beneficiario

In vigore dal 3 ago 1999
1. Il soggetto beneficiario si impegna a non esercitare, sull'intero territorio nazionale, anche in qualità di socio di società di persone, alcuna attività commerciale di vendita al dettaglio di cui all' per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo.
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Obblighi del beneficiario (Art. 6 Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) — Testo vigente | Portale Normativo