Art. 6
Obblighi del beneficiario
In vigore dal 3 ago 1999
1. Il soggetto beneficiario si impegna a non esercitare, sull'intero territorio nazionale, anche in qualità di socio di società di persone, alcuna attività commerciale di vendita al dettaglio di cui all' per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-6