Art. 5

Limiti ed incumulabilità

In vigore dal 3 ago 1999
1. L'indennizzo è concesso in relazione alla restituzione di un solo titolo autorizzatorio; pertanto, il soggetto beneficiario ha diritto ad un solo indennizzo anche nel caso in cui restituisca più titoli autorizzatori, fermo restando quanto previsto dall', comma 2, per i soci di società di persone. 2. L'indennizzo non è cumulabile con altre agevolazioni concesse in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è richiesto l'indennizzo previsto da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-5

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Limiti ed incumulabilità (Art. 5 Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) — Testo vigente | Portale Normativo