Art. 3
Natura, misura e calcolo dell'indennizzo
In vigore dal 3 ago 1999
1. L'indennizzo consiste in un contributo il cui ammontare è calcolato sulla base del punteggio complessivo ottenuto dal soggetto beneficiario sommando i punti relativi a ciascuno dei seguenti elementi:
a) anzianità di esercizio del soggetto richiedente:
1) punti 5, fino a 10 anni;
2) punti 4, da 10 anni e un giorno a 20 anni;
3) punti 3, da 20 anni e un giorno a 30 anni;
4) punti 1, oltre 30 anni.
b) esclusività dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale fonte di reddito:
1) punti 5, unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;
2) punti 1, non unicità dell'attività commerciale di vendita al dettaglio quale attività lavorativa;
3) punti 3, pluralità delle autorizzazioni restituite;
4) punti 1, unicità dell'autorizzazione restituita.
c) situazione patrimoniale del soggetto richiedente:
1) punti 1, reddito netto imponibile maggiore di quaranta milioni di lire;
2) punti 3, reddito netto imponibile maggiore di venti milioni di lire e minore o uguale a quaranta milioni di lire;
3) punti 5, reddito netto imponibile minore o uguale a venti milioni di lire.
d) tipologia dell'attività svolta:
1) punti 5, attività contingentata;
2) punti 1, attività non contingentata.
2. Sulla base del punteggio complessivamente ottenuto è determinato l'ammontare dell'indennizzo nella misura seguente:
a) oltre 15 punti: lire venti milioni;
b) da 11 a 15 punti: lire quindici milioni;
c) fino a 10 punti: lire dieci milioni.
Qualora il soggetto richiedente sia un socio di società di persone, l'ammontare dell'indennizzo è rapportato alla quota di partecipazione alla società.
3. Ai fini di cui al comma 1 si intende:
a) per periodo di anzianità di esercizio:
1) per i titolari di ditta individuale: il periodo compreso fra la data di effettivo avvio dell'attività commerciale il cui titolo autorizzatorio è restituito e quella di restituzione del titolo medesimo. La data di effettivo avvio è desumibile dal certificato camerale e coincide con la data di rilascio del titolo autorizzatorio;
2) per i soci di società di persone: il periodo compreso fra la data di ingresso nella società, risultante dall'atto costitutivo, e quella di restituzione del titolo; se l'ingresso del socio nella compagine sociale precede l'effettivo avvio dell'attività commerciale cui si riferisce il titolo autorizzatorio, tale periodo decorre dalla data di effettivo avvio dell'attività, così come desumibile dal certificato camerale e coincidente con la data di rilascio del titolo autorizzatorio.
b) per attività commerciale di vendita al dettaglio esclusiva l'attività che rappresenta l'unica fonte di reddito derivante da attività lavorativa esercitata dal titolare della ditta individuale o dal socio di società di persone;
c) per attività contingentate quelle indicate nelle tabelle I, Ia, II, VI e IX dell'allegato 5 al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 agosto 1988, n. 375.
4. La situazione patrimoniale da prendere in considerazione al fine della concessione dell'indennizzo:
1) per il titolare di ditta individuale è il reddito netto imponibile, riferito all'attività di vendita al dettaglio di cui all', così come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della richiesta di indennizzo;
2) per il socio di società di persone è la quota di reddito netto imponibile della società spettante al socio, riferito alla sola attività di vendita al dettaglio di cui all', cosi come risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata dal socio prima della richiesta di indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-3