Art. 8
Spese di funzionamento
In vigore dal 3 ago 1999
1. Nei limiti del tre per cento delle risorse disponibili per la concessione dei benefici il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede alle spese di funzionamento, ivi incluse quelle derivanti da convenzioni per l'esercizio delle attività di cui agli .
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-8