Art. 9

Entrata in vigore

In vigore dal 3 ago 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 giugno 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 241
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Entrata in vigore (Art. 9 Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) — Testo vigente | Portale Normativo