Art. 9 · Entrata in vigore

Art. 9

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Entrata in vigore

In vigore dal 3 ago 1999
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 23 giugno 1999 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale Salvi Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 1999 Registro n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 241
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urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-9