Art. 7

Revoche e sanzioni

In vigore dal 3 ago 1999
1. Al fine di verificare il rispetto degli obblighi previsti, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono effettuare in qualsiasi momento, nei limiti temporali di cui all', ulteriori verifiche. A tali fini essi possono avvalersi dell'apporto della Guardia di finanza. 2. La revoca dell'indennizzo è disposta qualora: a) il soggetto beneficiario eserciti, anche in qualità di socio di società di persone, attività commerciale al dettaglio cosiddetta di vicinato di cui all'articolo l nei tre anni successivi alla data di presentazione della domanda di richiesta di indennizzo; b) sia accertata in qualsiasi momento l'insussistenza delle condizioni previste per l'accesso al beneficio dichiarate dall'impresa in fase di richiesta di indennizzo; c) il soggetto beneficiario abbia usufruito di altre agevolazioni concesse in relazione alla cessazione della medesima attività per la quale è stato concesso l'indennizzo previste da leggi nazionali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano o da norme comunitarie. 3. Nei casi di restituzione dell'indennizzo per rinuncia formale del beneficiario, l'importo da restituire all'Amministrazione è maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data di concessione dell'indennizzo. Nei casi di revoca di cui al comma 2, si applicano le sanzioni previste dall', del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
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Revoche e sanzioni (Art. 7 Regolamento recante norme per la concessione di indennizzo ai soggetti titolari di esercizio di vicinato previsto dall'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.) — Testo vigente | Portale Normativo