Art. 1
Soggetti beneficiari
In vigore dal 3 ago 1999
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante disposizioni sulla riforma della disciplina relativo al settore del commercio a norma dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto in particolare l'articolo 25, comma 7, del predetto decreto legislativo che prevede la concessione di un indennizzo a favore dei soggetti titolari di esercizi di vicinato che cessano l'attività e restituiscono il titolo autorizzatorio, al fine di favorire la loro ricollocazione professionale;
Considerato che l'articolo 25, comma 8, attribuisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la definizione di criteri e modalità per l'erogazione dell'indennizzo;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, concernente la disciplina del commercio;
Visto l', comma 3, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620, che prevede, tra l'altro, che le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possano curare l'esecuzione di atti e provvedimenti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
Visto l', comma 1, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sul riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell', comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il parere favorevole dei Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'8 marzo 1999;
Ritenuto che le osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sono state tutte recepite ad eccezione di quella riguardante l' in quanto si ritiene, ai fini del calcolo del contributo, di dover attribuire un punteggio maggiore a chi ha una minore anzianità di esercizio e di quella riguardante l', in quanto pur riformulando il comma 4, è stato previsto con il comma 5 di escludere dall'indennizzo le domande prive dei requisiti formali, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
Ritenuta la necessità di prevedere che l'entrata in vigore del regolamento abbia decorrenza dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dal momento che l'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, prevede che le norme contenute nell'articolo 25, commi 7, 8 e 9, hanno efficacia a decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua pubblicazione;
Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota n. 14856 del 1 aprile 1999;
Adotta
il seguente regolamento:
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Soggetti beneficiari
1. I soggetti beneficiari sono le persone fisiche e i soci di società di persone titolari, alla data del 9 maggio 1998, di esercizi di vicinato di vendita al dettaglio autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Per esercizi di vicinato si intendono ai sensi dell', comma 1, lettera d), e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercizi commerciali aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.
3. Per commercio al dettaglio si intende la vendita al minuto di merci direttamente al consumatore finale, esercitata da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, in sede fissa, direttamente al consumatore finale.
4. Non sono ammessi a fruire dell'indennizzo di cui all'articolo 25, comma 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, gli esercenti l'attività di vendita al dettaglio su area pubblica, coloro che esercitano il commercio all'ingrosso e la somministrazione di alimenti e bevande, le società di capitali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:decreto:1999-06-23;252#art-1