Art. 6

Procedimento di erogazione

In vigore dal 10 ago 1999
1. Le fondazioni sono tenute a presentare entro il termine del 15 ottobre dell'ultimo anno di ogni triennio i progetti e i programmi di attività, corredati di dati ed elementi necessari per l'applicazione dell', con proiezione triennale, ed a comunicare il costo dell'organico funzionale derivante dal contratto collettivo nazionale vigente. 2. Il Dipartimento provvede ad acquisire i pareri delle Commissioni consultive per la musica e per la danza, ai sensi dell', comma 3, entro il 10 novembre e, nei trenta giorni successivi, definisce le percentuali di riparto di cui all'. 3. Il contributo è erogato, per ciascun anno, in due rate, salvo diversa disposizione di legge. La prima rata, pari all'80 per cento della quota del fondo spettante alla fondazione, è erogata entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento; la seconda rata è erogata entro il 31 ottobre del medesimo anno. Per il primo anno del triennio, nel caso in cui alla data del 28 febbraio non siano stati determinati i criteri di riparto, la quota è determinata con riferimento all'ultimo anno del triennio precedente. 4. L'erogazione della prima rata è subordinata alla presentazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento e del relativo programma di attività. Anche ai fini del comma 3, le fondazioni presentano il bilancio consuntivo di ciascun anno entro il 30 giugno dell'anno successivo, accompagnato da una relazione sull'attività svolta, con riferimento sia a quanto previamente dichiarato, ai sensi comma 1, sia a quanto previsto dall'articolo 17 del decreto. 5. L'accertamento, a consuntivo di esercizio, di attività annuale inferiore a quella valutata in sede di riparto comporta riduzione della quota di cui all', comma 2, lettera b), in misura proporzionale alla percentuale di flessione dell'attività.
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