Art. 3

Indicatori di rilevazione della produzione

In vigore dal 10 ago 1999
1. Ai fini della rilevazione della produzione, sono definiti appositi indicatori di rilevazione, individuati con riferimento ai diversi tipi di manifestazioni, tenute nel triennio precedente a quello di determinazione della quota del fondo, quali la lirica sia con impiego fino a 100 elementi sia oltre tale numero, il balletto con o senza orchestra, i concerti sinfonicocorali, i concerti sinfonici, i concerti da camera con impiego di almeno dodici orchestrali, le opere in forma di concerto. 2. Gli indicatori di rilevazione di cui al comma 1 sono espressi in punteggi da attribuire alla produzione, con riferimento a ciascuna singola rappresentazione o esecuzione, nelle seguenti misure: punti 10 per lirica con impiego di oltre 100 elementi, punti 6,5 per la lirica con impiego fino a 100 elementi, punti 4 per il balletto con orchestra, punti 2 per il balletto con musica registrata, punti 2,5 per i concerti sinfonicocorali, punti 2 per i concerti sinfonici, punti 1 per i concerti da camera con impiego di almeno 12 orchestrali. Per le manifestazioni costituite da opere in forma di concerto, il corrispondente punteggio è ridotto alla metà; per le manifestazioni costituite da abbinamento di composizioni anche di tipo diverso, il punteggio attribuito a ciascuna composizione è pari al 50 per cento di quello previsto per la manifestazione corrispondente. Il punteggio attribuito al balletto con orchestra o con musica registrata è ulteriormente aumentato di 1 punto, per le rappresentazioni effettuate con il proprio corpo di ballo stabile o utilizzando il corpo di ballo di altre fondazioni. 3. Per l'attività concertistica della fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia i punteggi stabiliti nel comma 2 sono aumentati del 50 per cento. I punteggi attribuiti alle manifestazioni effettuate dalla fondazione Arena di Verona sono ridotti della metà. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'entità della produzione della fondazione, sia nel suo valore complessivo, sia con riferimento a ciascun tipo di manifestazione, non può essere inferiore a quella del triennio precedente.
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Indicatori di rilevazione della produzione (Art. 3 Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.) — Testo vigente | Portale Normativo