Art. 2

Percentuali di ripartizione

In vigore dal 10 ago 1999
1. Le percentuali di ripartizione di cui all', sono così determinate: a) in relazione alla lettera a), la quota è determinata nel 60 per cento del fondo; b) in relazione alla lettera b), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti; c) in relazione alla lettera c), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo.
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