Art. 2
Percentuali di ripartizione
In vigore dal 10 ago 1999
1. Le percentuali di ripartizione di cui all', sono così determinate:
a) in relazione alla lettera a), la quota è determinata nel 60 per cento del fondo;
b) in relazione alla lettera b), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo, ripartita in due quote, rispettivamente del 10 per cento con riferimento alla rilevazione della produzione, e del 10 per cento da attribuire in considerazione della qualità artistica dei programmi e dei progetti;
c) in relazione alla lettera c), la quota è determinata nel 20 per cento del fondo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-06-10;239#art-2