Art. 1

Criteri generali

In vigore dal 10 ago 1999
IL MINISTRO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI di concerto con IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 14 agosto 1967, n. 800; Vista la legge 30 aprile 1985, n. 163; Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203; Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato; Visto il decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, recante: "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche as similate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed in particolare l'articolo 9; Visto l'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241; Rilevato che l'articolo 24 del decreto legislativo n. 367 del 1996, come modificato ed integrato dall', comma 2, dall', comma 1, lettera g) e dall', comma 5, del citato decreto legislativo n. 134 del 1998, prescrive di determinare i criteri di ripartizione della quota del FUS - Fondo unico dello spettacolo, destinata alle fondazioni derivanti dalla trasformazione degli enti lirici ed istituzioni concertistiche assimilate, secondo i principi dal medesimo articolo indicati; Sentito il parere della conferenza Statoregioni e province autonome di Trento e Bolzano, espresso nella riunione del 21 gennaio 1999; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 12 aprile 1999; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400, effettuata con nota 2 giugno 1999, prot. n. 11221; Adotta il seguente regolamento: . Criteri generali 1. La quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche, di seguito definita "il fondo", ai sensi dell'articolo 24 del decreto legisiativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito indicato come "decreto", è attribuita sulla base dei seguenti criteri: a) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione della misura dei contributi ricevuti in passato; b) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione delle caratteristiche dei progetti e dei programmi di attività, con proiezione triennale, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione e del giudizio di qualità della medesima; c) determinazione della quota del fondo da erogare in considerazione dei costi degli organici funzionali, con esclusivo riferimento a quelli derivanti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.
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urn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-06-10;239#art-1

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Criteri generali (Art. 1 Regolamento recante criteri per la ripartizione della quota del Fondo unico dello spettacolo destinata alle fondazioni liricosinfoniche, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.) — Testo vigente | Portale Normativo