Art. 4
Riparto delle quote
In vigore dal 10 ago 1999
1. La quota di cui all', comma 1, lettera a), è assegnata a ciascuna fondazione sulla base della percentuale media ricavata dalla misura dei contributi ad essa assegnati in via ordinaria a valere sul Fondo unico dello spettacolo nell'ultimo triennio, con esclusione dei contributi finalizzati al sostegno dell'attività all'estero eventualmente erogati.
2. La quota di cui all', comma 1, lettera b), è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il numero dei punti dell'attività triennale a pagamento realizzati da ciascuna fondazione e la somma totale dei punti ottenuti sommando i dati numerici delle fondazioni. L'attività è dimostrata mediante la documentazione prevista dalle leggi tributarie vigenti, ovvero mediante dichiarazione resa ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e dell' del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403.
3. La quota di cui all', comma 1, lettera b), relativa alla valutazione degli aspetti qualitativi dell'attività triennale, è ripartita su parere della Commissione consultiva per la musica, e su parere della Commissione consultiva per la danza, limitatamente a tale ultima attività; il parere è espresso considerando anche quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, del decreto. Le commissioni possono definire, in base al proprio giudizio sugli aspetti qualitativi, una misura del contributo non superiore o non inferiore del 20 per cento rispetto a quella che sarebbe erogata in base alla percentuale già definita ai sensi del comma 2.
4. La quota di cui all', comma 1, lettera c), relativa alla considerazione degli organici funzionali e dei relativi costi, è ripartita in base alle percentuali ricavate dal rapporto tra il costo sostenuto dalla singola fondazione e il totale dei costi sostenuti dalle fondazioni. Sono considerati gli organici funzionali approvati dall'amministrazione vigilante fino all'anno l998.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-06-10;239#art-4