Art. 7
Ingressi gratuiti
In vigore dal 10 ago 1999
1. Il mancato rispetto, riferito a singolo spettacolo, ed a ciascun ordine di posti, della percentuale del 5 per cento di cui all', comma 5, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, comporta, nel caso di prima violazione, la riduzione del contributo statale dell'anno di riferimento in misura pari a dieci volte l'importo dei biglietti elargiti oltre la percentuale di legge; nel caso di seconda violazione, la somma è raddoppiata.
2. Le somme di cui al comma 1, sono recuperate, nel caso in cui vi sia già stata completa erogazione del contributo annuale, a valere sul contributo statale dell'anno immediatamente successivo.
3. In caso di ulteriore violazione, oltre quanto previsto dal comma 1, nel medesimo o in successivo esercizio, non si fa luogo ad erogazione del contributo spettante alla fondazione per l'anno successivo a quello in cui l'evento si è verificato.
4. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come "Ministero" controlla il rispetto di quanto previsto al comma 1, mediante:
a) esame di quanto specificamente attestato in merito dal collegio dei revisori della fondazione nella relazione di cui all'articolo 14 del decreto;
b) verifiche ispettive, svolte in contraddittorio con l'amministrazione.
5. Nel caso di cui alla lettera b), del comma 4, il verbale costituisce atto di definitivo accertamento della violazione; nel caso di cui alla lettera a), del comma 4, il Ministero contesta la violazione entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione e provvede nei successivi sessanta giorni. La fondazione può presentare proprie controdeduzioni entro venti giorni dalla contestazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.i.beni.e.attivita.culturali:decreto:1999-06-10;239#art-7