Art. 5

Partecipazione dei privati

In vigore dal 10 ago 1999
1. La partecipazione dei privati, da considerare ai sensi degli articoli 24, comma 2, lettera e), e 25 del decreto è rappresentata dagli apporti al patrimonio ed alla gestione della fondazione, da parte di tutti i soggetti diversi dai partecipanti pubblici obbligatori, di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto. 2. Sulla quota del fondo, spettante alla singola fondazione in base al presente regolamento, è operata una riduzione nella misura del 5 per cento della somma complessivamente ottenuta dalla medesima fondazione, quale apporto al patrimonio e contributo alla gestione. La riduzione è operata in somme identiche per ciascuno degli anni del triennio successivo a quello di adozione delle deliberazioni di cui all', comma 3, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, ovvero per gli enti che si siano trasformati prima dell'entrata in vigore di tale decreto legislativo, per ciascuno degli anni del triennio successivo all'approvazione della trasformazione in fondazione. 3. Gli importi derivanti dalla riduzione della quota ai sensi del comma 2, nonché gli importi derivanti dall'applicazione dell', comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 1998, n. 134, sono destinati al sostegno delle altre attività musicali e di danza, destinatarie di contributi ai sensi della legge 30 aprile 1985, n. 163.
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