Titolo II
Art. 12
Diploma finale
In vigore dal 2 mar 1999
1. Al termine del corso viene rilasciato all'allievo il diploma legittimante l'esercizio dell'attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teoricoclinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-12