Titolo III

Art. 13

Adeguamento degli ordinamenti

In vigore dal 2 mar 1999
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli istituti già riconosciuti per i fini di cui all' della legge adeguano i propri ordinamenti alle disposizioni del regolamento stesso, ferma restando la facoltà degli studenti già iscritti di completare i corsi previsti dal precedente ordinamento. Il nuovo ordinamento è comunicato al Ministero dall'istituto per la verifica, da parte della commissione, della conformità dello stesso alle disposizioni di cui al titolo II. 2. Decorso il termine di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all', commi 3 e 4.
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