Titolo II
Art. 9
Formazione teorica
In vigore dal 2 mar 1999
1. L'ordinamento didattico dell'istituto è adottato dal competente organo dell'istituto stesso in relazione al modello formativo seguito, in ossequio alle disposizioni di cui al presente titolo.
2. Gli insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici, sono individuati dal consiglio dei docenti con riferimento alle aree disciplinari di cui all', comma 3.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-9