Titolo II

Art. 7

Finalità dei corsi e criteri di ammissione

In vigore dal 2 mar 1999
1. Per i fini di cui all' della legge i corsi attivati presso gli istituti hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico- culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale. 2. Ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purchè conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi. 3. I competenti organi dell'istituto determinano, entro il limite di cui all', comma 1, il numero massimo degli allievi iscrivibili a ciascun corso, tenuto conto delle strutture didatticoformative, idonee sia quantitativamente che qualitativamente in rapporto al modello formativo adottato. 4. Le modalità ed i criteri di ammissione ai corsi sono definiti in apposito regolamento adottato dai competenti organi dell'istituto. 5. Sono consentite abbreviazioni di corso, sulla base di criteri oggettivi e definiti nel regolamento dell'istituto, per quegli studenti in possesso di idonea documentazione attestante una formazione teorica e pratica in psicoterapia acquisita, successivamente alla data di entrata in vigore della legge, presso gli istituti di cui all'.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-7

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