Titolo II
Art. 10
Esami
In vigore dal 2 mar 1999
1. Il consiglio dei docenti del corso predispone un apposito libretto di formazione che consente all'allievo e al consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l'attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica.
2. Il consiglio dei docenti del corso stabilisce le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-10