Titolo III
Art. 15
Termini procedimentali
In vigore dal 2 mar 1999
1. In sede di prima applicazione del regolamento e non oltre diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo, i termini di cui all', commi 3 e 4, sono rispettivamente stabiliti in novanta e duecentosettanta giorni.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 11 dicembre 1998
Il Ministro: Zecchino Visto, il Guardasigilli: Diliberto
Registrato alla Corte dei conti il 26 gennaio 1999
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 8
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-15