Titolo II

Art. 11

Docenza nei corsi

In vigore dal 2 mar 1999
1. La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell'istituto di cui all', comma 4.
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urn:nir:ministero.universita.e.ricerca.scientifica.e.tecnologica:decreto:1998-12-11;509#art-11

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