Allegato B Norme per l'abilitazione degli agenti›Parte terza
Art. 9
Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico
In vigore dal 12 mar 1999
Agenti destinati alla condotta dei convogli non in servizio pubblico Gli ingegneri dell'azienda, il personale tecnico, operaio ed ispettivo, che può essere utilizzato per la condotta di convogli non in servizio pubblico, sarà ammesso ai prescritti esami per il conseguimento della relativa abilitazione di cui all', se in possesso almeno della patente di guida categoria B e di età non superiore ai quarantacinque anni. Ai candidati che hanno superato gli esami di cui sopra, viene rilasciato il certificato di idoneità di cui all' con la prescrizione che ne limita la validità alla conduzione dei convogli tramviari non in servizio pubblico.
Per gli ingegneri gli esami consistono nella sola prova pratica di guida, senza obbligo del tirocinio e prescindendo dal limite di età.
Note all'allegato B
Nota all':
- L' della legge 4 gennaio 1968, n. 15
(Norme sulla documentazione amministrativa e
sulla legalizzazione e autentificazione di firme),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 27 gennaio
1968, così recita:
" (Dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà). - L'atto di notorietà concernente fatti,
stati o qualità personali che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da
dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al
funzionario competente a ricevere la documentazione, o
dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o
altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale
provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la
osservanza delle modalità di cui all'.
Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorietà è resa ad imprese di gestione di servizi
pubblici, la sottoscrizione è autenticata, con
l'osservanza delle modalità di cui all', dal
funzionario incaricato dal rappresentante dal
rappresentane legale dell'impresa stessa".
Nota all':
- Il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante "Nuovo
codice della strada" è pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio
1992.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:1998-08-04;513#art-abn-9